Statuto
Premessa

Le espressioni contenute nel presente statuto sono, per praticità, redatte unicamente al maschile.
Si riferiscono comunque alle varie persone e alle funzioni che le stesse rivestono, indipendentemente dal loro sesso.
I / Norme generali

Art. 1

In virtù dello statuto cantonale del Partito è costituita nel comune di Collina d'Oro, nella forma dell'associazione ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero (CCS), una sezione del Partito liberale radicale ticinese (PLRT), regolata dal presente statuto.

Art. 2
La Sezione promuove e diffonde nel Comune i princìpi e i postulati del Partito.  Partecipa alla determinazione dell'indirizzo politico del Partito tramite gli organi distrettuali e cantonali nei quali è rappresentata.
II / Soci

Art. 3

Possono essere soci della Sezione i cittadini svizzeri, domiciliati nel Comune o attinenti del Comune domiciliati all'estero, che aderiscono ai principi e ai postulati del Partito. I cittadini stranieri domiciliati possono partecipare alle attività della Sezione.

Art. 4
I soci sono gli aderenti alla Sezione. Solo i soci possono partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed essere eletti in tutte le cariche comunali e sezionali.

Art. 5
L'ammissione dei soci avviene su richiesta formulata al Comitato della Sezione o mediante il primo pagamento della tassa. Sull'ammissione decide l'Assemblea.

Art. 6
Le dimissioni dalla Sezione o dal Partito devono essere presentate per iscritto al Comitato della Sezione.

Art. 7
I provvedimenti disciplinari e gli organi giudicanti sono retti dagli articoli 72 a 76 dello statuto cantonale del Partito.

Art. 8
Può essere nominato socio onorario o insignito della carica di presidente onorario chi si è reso particolarmente meritevole nei confronti del Comune e del Partito, anche se non domiciliato nel Comune.
III / Organizzazione

Art. 9

Gli organi della sezione sono:
a) l'Assemblea sezionale;
b) il Consiglio sezionale;
c) il Comitato sezionale;
d) la Commissione di revisione.

IIIa / L’Assemblea sezionale

Art. 10
L'Assemblea è l'organo supremo della Sezione ed è costituita da tutti i soci della Sezione.


Art. 11
L'Assemblea è convocata dal Comitato con preavviso di almeno otto giorni e almeno una volta all'anno in forma ordinaria. Essa deve essere convocata quando lo richiedono espressamente l'Ufficio presidenziale cantonale del Partito o almeno un quinto dei soci.

Art. 12
L'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero di soci presenti.

Art. 13
L'Assemblea ha le seguenti attribuzioni:
a) determina la politica del Partito nell'ambito del Comune secondo le direttive programmatiche cantonali;
b) fissa il programma d'attività della Sezione;
c) elegge da sette a nove membri di Comitato e fra questi nomina il presidente;
d) nomina i revisori dei conti;
e) designa i candidati per le elezioni comunali;
f) designa il rappresentante della Sezione - di regola il sindaco o un municipale - e un suo supplente alla Conferenza dei sindaci;
g) elegge i delegati nel Comitato cantonale - tra cui di regola il presidente della Sezione - in ragione di uno ogni 30'000/200 voti liberali o frazione superiore alla metà, accertati nell'ultima votazione per il Gran Consiglio;
h) elegge i rappresentanti della Sezione al Congresso cantonale in ragione di uno ogni 8'000/50 voti liberali o frazione superiore alla metà, accertati nell'ultima votazione per il Gran Consiglio;
i) decide sull'ammissione dei soci;
j) attribuisce, su proposta del Comitato, cariche onorarie;
k) approva lo statuto e le relative modifiche;
l) stabilisce la tassa sociale;
m) approva i conti.
IIIb / Consiglio sezionale

Art. 14
I membri del Consiglio sono così designati:
a) i membri del Comitato,
b) gli eletti in Municipio, in Consiglio comunale e a cariche cantonali e federali,
c) i supplenti municipali,
d) gli eventuali presidenti onorari,
e) tutti i membri degli organi distrettuali e cantonali, nonché i presidenti di tutte le organizzazioni speciali sezionali riconosciute e coloro che occupano cariche pubbliche,
f) altri soci della Sezione per decisione del Comitato, in particolare i delegati di zona/ammessi a farvi parte su decisione del Comitato, in funzione del passato o futuro impegno nell'ambito di cariche pubbliche.

Art. 15
Il Consiglio è convocato dal Comitato o dal presidente in preparazione di ogni seduta del Consiglio comunale e ogni qual volta le circostanze lo richiedano. Può essere convocato da almeno un terzo dei suoi membri.

Art. 16
Il Consiglio ha le seguenti attribuzioni:
a) coordina l'attività politica dei rappresentanti del Partito nei consessi comunali e consortili;
b) designa il capogruppo in Consiglio comunale;
c) designa i membri delle commissioni e delle delegazioni comunali e consortili;
d) designa i subentranti alle diverse cariche comunali, qualora si presenti la necessità di dover sostituire un rappresentante eletto;
e) si pronuncia sui messaggi licenziati dal Municipio al Consiglio comunale;
f) dibatte problemi di politica federale, cantonale e comunale;
g) costituisce, di regola al suo interno, il Comitato redazionale dell'organo d'informazione della Sezione;
h) costituisce, di regola al suo interno, gruppi di lavoro incaricati dello studio e della risoluzione di problemi particolari;
i) si pronuncia su tutti gli oggetti che il presente statuto non attribuisce agli altri organi sezionali.
IIIc / Il comitato sezionale

Art. 17

Fra i nove/sette membri di Comitato sono assegnate le cariche di:
a) presidente, eletto dall'assemblea sezionale
b) vicepresidente,
c) segretario,
d) cassiere,
e) responsabile dell'informazione e della comunicazione.

È ammesso il cumulo di più cariche a una sola persona, fatta eccezione per quella di presidente.

Art. 18
Gli eletti in Municipio non possono di regola far parte del Comitato.

Art. 19
Il Comitato è convocato dal presidente ogni qual volta le circostanze lo richiedano.  Può essere convocato da almeno un terzo dei suoi membri.

Art. 20
Il Comitato ha le seguenti attribuzioni:
a) dirige l'azione politica e organizzativa della Sezione, conformemente alle decisioni dell'Assemblea;
b) nomina al suo interno il vicepresidente, il segretario, il cassiere e il responsabile dell'informazione e della comunicazione;
c) designa i delegati di zona e i soci di cui all'art. 14 lett. f);
d) convoca l'Assemblea e il Consiglio;
e) propone all'Assemblea e al Consiglio il programma delle attività, i candidati alle diverse cariche e prepara la discussione su ogni altro tema di carattere comunale, cantonale e federale;
f) gestisce i contatti con le autorità comunali, convocando quando necessario i municipali e il capogruppo in Consiglio comunale alle proprie sedute;
g) gestisce i contatti con gli organi cantonali e distrettuali del Partito, le sezioni vicine e le altre forze politiche comunali;
h) coordina l'attività della Sezione con quella delle organizzazioni speciali riconosciute.

Art. 21
Il presidente:
a) convoca il Comitato e il Consiglio;
b) dirige le Assemblee e le sedute del Consiglio e del Comitato;
c) sovrintende al corretto funzionamento della Sezione.

Art. 22
Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di impedimento, assumendone tutte le incombenze.

Art. 23
Il segretario:
a) rende operative le decisioni del Comitato e del presidente;
b) redige i verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio e del Comitato, nonché ogni altro documento, secondo necessità.

Art. 24
Il cassiere:
a) tiene la contabilità della Sezione;
b) allestisce il bilancio e i conti d'esercizio chiusi al 31 dicembre di ogni anno e li trasmette ai revisori;
c) gestisce l'elenco dei soci.

Art. 25
Il responsabile dell'informazione e della comunicazione:
a) organizza l'informazione della Sezione verso gli elettori e i cittadini in genere;
b) dirige il Comitato redazionale dell'organo d'informazione della Sezione.
IIId / La commissione di revisione

Art. 26

La Commissione di revisione è composta da due soci che non fanno parte del Consiglio, eletti durante l'Assemblea ordinaria della Sezione.

Art. 27
La Commissione di revisione esamina i conti della Sezione e presenta durante l'Assemblea ordinaria un rapporto.
IV / Organizzazioni speciali

Art. 28

Con il consenso dell'Assemblea possono essere costituite organizzazioni speciali (per esempio sottosezioni, gruppo giovanile, ecc.), che, pur godendo di autonomia organizzativa e operativa, agiscono nell'interesse del Partito e svolgono la loro attività secondo le direttive programmatiche cantonali e sezionali. I relativi statuti devono essere approvati dal Consiglio sezionale.
V / Norme procedurali

Art. 29

Gli organi della Sezione sono eletti ogni quadriennio, entro la fine dell'anno delle elezioni comunali. La Commissione di revisione può essere rinnovata annualmente.

Art. 30
La durata delle cariche sezionali non può di regola superare i dodici anni.

Art. 31
Nell'Assemblea ogni socio ha diritto a un voto.  Negli altri organi della Sezione ogni membro ha diritto a un voto. In caso di parità decide il presidente del giorno.

Art. 32
L'Associazione è vincolata dalla firma collettiva a due del presidente e/o del vicepresidente, con il segretario o il cassiere.
VI / Finanziamento

Art. 33

Il finanziamento della Sezione avviene mediante:
a) la tassa sociale;
b) contributi volontari;
c) sottoscrizioni, lasciti o disposizioni patrimoniali di terzi.
d) Il versamento di un importo annuo di CHF 1'000.00 per i Municipali e CHF 50.00 per i Consiglieri comunali.

Art. 34
In caso di scioglimento della Sezione l'assemblea deciderà sulla destinazione del patrimonio.
VII / Disposizioni finali

Art. 35

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda in ordine allo statuto cantonale e al Codice civile svizzero (art. 60 e seguenti).
VIII / Disposizioni transitorie

Art. 37

Articolo Abrogato
I comitati, rispettivamente i consigli sezionali, delle sezioni di Agra, Gentilino e Montagnola restano in carica fino al 5 aprile 2004, in particolare per proporre alla nuova Sezione di Collina d'Oro i rispettivi candidati al Municipio e al Consiglio comunale.
PLR Collina d'Oro – 6926 Montagnola – info@plrcollina.ch